Cessione Crediti e Finanziamento Impianto
Al fine di facilitare il finanziamento degli impianti fotovoltaici è contemplata la cessione dei crediti derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti.
Il GSE sottoscrive, inoltre, un Accordo Quadro con gli istituti finanziari che ne fanno richiesta. Tale accordo facilita le modalità di comunicazione della cessione dei crediti effettuata dai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici.
Di seguito l'elenco degli Istituti che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro
Modalità e documenti per la cessione dei crediti
La cessione dei crediti è ammessa esclusivamente per la totalità degli stessi, a favore di un unico cessionario e sino ad eventuale revoca espressa.
L'atto di cessione dei crediti - che va sottoscritto sia dal cedente che dal cessionario - deve:
- essere stipulato, a valle della sottoscrizione della prevista Convenzione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440;
- riportare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
- dare evidenza, nei casi in cui il soggetto responsabile sia una persona giuridica, dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cedente attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A., con data emissione non anteriore a 90 giorni;
- essere notificato al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni dei crediti disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R. (vedi “Accordo Quadro”).
Un modello di atto di cessione dei crediti viene messo a disposizione su questo sito.
Il GSE, con lettera raccomandata, comunica alle parti di aver ricevuto la richiesta di cessione dei crediti e che la stessa rispetta gli adempimenti, anche formali, richiesti.
Le tariffe incentivanti vengono riconosciute al soggetto cessionario fino alla revoca del contratto, da comunicarsi con lettera.
Un modello della lettera di revoca è disponibile su questo sito.
Tale revoca, che va sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario su carta intestata del cessionario - deve:
- richiamare il numero della Convenzione e la relativa data di sottoscrizione;
- riportare le coordinate bancarie da utilizzare per l’aggiornamento della domiciliazione dei pagamenti;
- dare evidenza dei poteri di rappresentanza del sottoscrittore cessionario, attestati da idonea certificazione notarile o idoneo documento della Cancelleria Commerciale del Tribunale o della C.C.I.A.A. con data emissione non anteriore a 90 giorni;
- essere notificata al GSE a cura dell’Ufficiale Giudiziario, ovvero, nel caso di cessioni disposte in favore di istituti finanziari sottoscrittori dell’Accordo Quadro, mediante l’invio di lettera raccomandata A. R..
La revoca, come previsto nella Convenzione, produce effetti a partire dal secondo mese successivo alla data di notifica.
Il GSE non può essere considerato responsabile in caso di mancate, errate e/o ritardate comunicazioni di cui sopra da parte del cedente e/o cessionario.
Le stesse modalità devono ritenersi valide anche nel caso di mandato all'incasso (revocabile/irrevocabile). Tuttavia il relativo atto di revoca deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
Documenti da scaricare:
Modalità e documenti per la stipula dell’accordo quadro
Il GSE sottoscrive un Accordo Quadro con gli istituti finanziari che consente di avvalersi di modalità semplificate nelle procedure di comunicazione delle cessioni dei crediti effettuate dai titolari degli impianti fotovoltaici a favore degli istituti stessi.
Gli atti di cessione dei crediti, infatti, possono essere inoltrati a mezzo raccomandata AR evitando l’invio a mezzo Ufficiale Giudiziario.
Il testo dell’ Accordo Quadro non modificabile, da scaricare dal sito in duplice copia a cura degli interessati, deve essere completato nelle parti di competenza, siglato in ogni pagina allegati compresi, sottoscritto da persona con poteri di rappresentanza legale ed inviato al GSE.
L’Accordo Quadro viene perfezionato con l’apposizione delle firme da parte del GSE che provvede a trattenerne una copia mentre la seconda copia viene inviata, a mezzo raccomandata A. R., all’indirizzo riportato nell’articolo 5 dell'Accordo stesso.
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